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Statuto

STATUTO DELLA SOCIETA' ROMANA DI CHIRURGIA

STATUTO DELLA SOCIETA' ROMANA DI CHIRURGIA

Art.1) La Società Romana di Chirurgia, già costituita con statuto dell’11.3.l939, ha sede in Roma, nel Policlinico Umberto I;

Art.2) Gli scopi della Società sono lo studio e il progresso della chirurgia nelle sue varie branche.

Art.3) La Società è formata da Soci onorari ed effettivi e da corrispondenti italiani e stranieri.

Art.4) Il numero dei Soci effettivi è illimitato; quello dei Soci onorari e corrispondenti non può superare nel complesso la terza parte dei Soci effettivi.

Art.5) Per essere ammessi alla Società come Soci effettivi occorrono:

a) La proposta fatta da almeno due Soci effettivi

b) La deliberazione dell’ufficio di Presidenza,

I Soci effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annua nella misura stabilita dall’assemblea su proposta dell’ufficio di Presidenza.

Art.6) Possono far parte della Società in qualità di Soci effettivi tutti i chirurghi generali, chirurghi di branche speciali e in genere tutti gli studiosi di medicina che risiedono nell’Italia centrale e che si occupano di chirurgia. Sono ammessi in qualità di Soci effettivi anche i radiologi.

Art.7) I Soci effettivi si obbligano di rimanere in seno alla Società per almeno un anno; s’intenderanno riconfermati per l’anno successivo se non dichiarano di dimettersi con lettera indirizzata al Presidente nell’ultimo trimestre dell’anno solare.

Art.8) I Soci onorari ed i Soci corrispondenti sono nominati dall’Assemblea su designazione dell’Ufficio di Presidenza. I Soci onorari italiani e stranieri ed i Soci corrispondenti stranieri sono esenti da ogni contributo pecuniario.

Art.9) Potranno essere eletti membri onorari della Società Chirurghi eminenti che abbiano portato contributi essenziali alla chirurgia in Italia ed all’Estero.

Art.10) I Soci effettivi ed onorari della Società hanno voto deliberativo. Essi soltanto possono prendere parte alle Commissioni ed alle elezioni dell’Ufficio di Presidenza.

Art.11) I Soci corrispondenti italiani e stranieri sono scelti dalla Società su presentazione di una speciale Commissione nominata ogni hanno dal Presidente tra i chirurghi di fama nazionale e straniera.

Art.12) Il Consiglio di Presidenza può revocare la nomina del Socio che si renda indegno o il cui atteggiamento sia incompatibile con gli interessi della Società.

Art.13) L’Ufficio di Presidenza della Società è composto dal Presidente in carica, dal Presidente del biennio precedente (Past-President), e il Presidente eletto per il biennio successivo, da due Vice-Presidenti, da sei Consiglieri, dal Segretario e dal Tesoriere.

Tutti sono eletti tra i Soci effettivi.

Art.14) Tutti i membri dell’Ufficio di Presidenza sono nominati per un biennio. Il Presidente non è rieleggibile se non dopo un biennio di intervallo.

Art.15) Le votazioni possono essere fatte per acclamazione o per alzata di mano. Sono escluse le votazioni segrete.

Art.16) Il Segretario coadiuva il Consiglio di Presidenza nelle sue mansioni, cura il disbrigo della corrispondenza, l’esecuzione ed ogni altra obbligazione contemplata nello Statuto e nel Regolamento, e compila il verbale di ogni seduta.

Il Tesoriere amministra la Società e fa alla fine di ogni anno solare una relazione dettagliata della sua gestione.

Art.17) I fondi della Società sono costituiti dalle quote annuali, da elargizioni e donativi.

Art.18) La Società tiene normalmente una seduta ogni mese nel periodo 1o Novembre – 30 Giugno. Le sedute saranno tenute nelle sedi stabilite dal Consiglio di Presidenza.

Art.19) Nell’ultima seduta dell’anno solare si procede, ogni due anni, alla ricostruzione dell’Ufficio di Presidenza.

Art.20) Le sedute comprendono:

1) Comunicazioni del Presidente,

2) Comunicazioni scientifiche dei Soci,

3) Relazioni e conferenze.

Il testo delle comunicazioni, delle relazioni, e delle conferenze dovrà essere consegnato dai relatori all’Ufficio di Presidenza all’inizio di ogni seduta. I relativi sunti dovranno pervenire almeno 20 giorni prima della seduta. L’Ufficio di Presidenza deciderà sulla pubblicazione di questi testi.

Art.21) La Società può indire concorsi a premio per memorie originali su argomenti di Chirurgia.

Art.22) Il presente Statuto non può essere modificato che su proposta dell’Ufficio di Presidenza o di un numero di Soci non inferiore al quarto di essi. Le modifiche allo Statuto devono essere proposte un mese prima della seduta nella quale saranno discusse e devono essere approvate con i voti di almeno due terzi dei Soci presenti.

Questa copia dello statuto sostituisce l’originale che risale agli anni ’30 e che è andato perduto durante la seconda guerra mondiale.

Firma

Prof. Giuseppe Pappalardo